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Corso di preparazione al volontariato internazionale
   
Servizio Civile 2009
   
Abbiamo riso per una cosa seria
   

piove sull'asciutto

5 per mille

ART.1
La "Fondazione SIPEC" opera senza fine di lucro ed ha per scopo la promozione e l'attuazione di iniziative di educazione, studio, ricerca, progettazione e gestione, finalizzate allo Sviluppo umano, sociale ed economico di persone, gruppi sociali ed aree territoriali, che si trovano in condizioni di sottosviluppo, disagio, emarginazione o comunque in uno stato di inferiorità sociale ed economica.
La Fondazione opera tanto in Italia che all'estero, svolgendo attività di cooperazione allo sviluppo in favore delli popolazioni del terzo mondo (Legge del 26 Febbraio 1987 n.49 art.28) privilegiando le aree in via di sviluppo.
La Fondazione svolge le attività di cui ai commi precedenti sia direttamente sia indirettamente, anche tramite soggetti terzi o utilizzando quali strumenti operativi le società in cui partecipa, soggetti tutti per i quali può prestare garanzia, altresì ricercando, promuovendo e sviluppando integrazioni progettuali ed operative con enti pubblici, soggetti ed organizzazioni del volontariato, della cooperazione, dell'imprenditoria privata e pubblica, nazionali ed internazionali.

ART.2
La Fondazione ha sede in Salò (BS) - Via Rocchetta 18. Con deliberazione del Consiglio, al fine di meglio realizzare le finalità statutarie, possono essere istituite rappresentanze tanto in Italia quanto all'estero.

ART.3
Il patrimonio della Fondazione è formato dai beni immobili, dai titoli del debito pubblico, dalle azioni, dalle quote e dalle obbligazioni della società di capitali, come risultato dell'atto costitutivo.
Può essere incrementato da oblazioni, lasciti, contributi, nonchè da eventuali avanzi di gestione destinati a patrimonio del Consiglio.
La Fondazione provvede al conseguimento dei propri scopi con le rendite del patrimonio e con contributi di soggetti pubblici e privati nonchè con ogni altra forma di proveno frutto dell'attività sociale.

ART.4
Sono organi della Fondazione:

  1. il Consiglio Generale;
  2. il Comitato Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Segretario;
  5. i Revisori dei Conti.

ART.5
Il Consiglio Generale è formato da 24 a 30 consiglieri, e dal Segretario senza diritto di voto.
Ogni due anni si procede al rinnovo di un terzo Consiglio, avendo riguardo ai posti rimasti eventualmente vacanti ed all'anzianità di carica.
I Consiglieri giunti a compimento del mandato sono rieleggibili.

ART.6
Al Consiglio Generale comepte:
  1. garantire la coerenza dell'azione degli organi esecutivi con le finalità;
  2. nominare i propri membri;
  3. nominare il Presidente;
  4. nominare tra i propri membri i componenti del Comitato Direttivo e nomina i Revisori dei conti;
  5. approvare i regolamenti, gli orientament programmatici ed i bilanci consuntivi predisposti dal Presidente;
  6. stabilire il compenso del Segretario nonchè eventuali compensi attribuiti al Presidente e ad altri consiglieri in relazione all'espletamento di incarichi operativi aventi carattere generale o specifico;
  7. modificare lo Statuto, con voto favorevole di almeno 18 Consiglieri.

ART.7
Il Comitato Direttivo si compone del Presidente e di altre quattro persone, tra le quali nomina il Vice Presiidente.
La decadenza del Consiglio Generale comporta automaticamente quella da membro del Comitato Direttivo.
La decadenza del Presidente comporta quella dell'intero Comitato Direttivo.

ART.8
Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri per l'ammistrazione anche straordinaria, del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, con la sola esclusione di quelli riservati dalla legge e dallo statuto di altri organi.
Può costituire organi, anche collegiali, consultivi e di lavoro; nominare, salvo ratifica consiliare, componenti del Consiglio a copertura eventuali vacanti.

ART.9
Il Presidente:
  1. propone le persone da nominare in seno al Consiglio, i componenti il Comitato Direttivo;
  2. convoca e presiede il Consiglio e il Comitato, proponendo le materie da trattare nelle relative adunanze;
  3. esegue le deliberazioni del Consiglio e del Comitato;
  4. adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, anche di straordinaria amministrazione, riferendo nl più breve tempo al Comitato;
  5. nomina il Segretario della Fondazione. Il Presidente rappresenta la Fondazione verso i terzi ed in giudizio e può nominare delegati e procuratori.
    Il Presidente può mantenere la carica per un massimo di otto anni.

ART.10
Il Consiglio Generale tiene di norma una seduta ordinaria almeno ogni sei mesi ed è convocato in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando almeno tre consiglieri ne facciano per iscritto domanda motivata.

ART.11
Per la validità delle adunanze del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo, occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri che li compongono.
Le deliberazioni del Consiglio e del Comitato sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART.12
I verbali del Consiglio e del Comitato sono trascritti in separati registri firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART.13
Le funzioni di controllo sono esercitate dal Collegio dei Revisori dei Conti (tre effettivi e due supplenti), che durano in carica per tre esercizi, ad eccezzione di coloro che, essendo eletti onominati nel corso del triennio, restano in carica fino alla scadenza dei membri eletti in precedenza.
I Revisori dei Conti riferiscono al Consiglio Generale e partecipano alle riunioni di questo.
Le riuonioni dei Revisori dei Conti sono verbalizzate in apposito registro.
Vengono osservate, per quanto applicabili, le norme degli artt. 2403 e segg. del Codice Civile.

ART.14
In caso di scioglimento il patrimonio residuo verrà devoluto a fondazioni o associazioni riconosciute aventi finalità analoghe a quella della Fondazione, secondo la deliberazione del Consiglio Generale.

ART.15
In deroga esclusiva all'ultimo comma dell'Art.9, Luciano Silveri conserverà la presidenza fino a sua diversa determinazione.
In deroga a quanto previsto dall'Art.5, il primo rinnovo avverrà al quarto anno della costituzione ed in occasione dei primi due rinnovi il terzo dei Consiglieri da sostituire verrà individuato per sorteggio.
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