Regolamento per l’accettazione delle donazioni

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento, ferme le disposizioni normative vigenti, disciplina il procedimento di accettazione delle donazioni, di eredità e legati testamentari a beneficio della Fondazione Sipec (di seguito anche semplicemente “Fondazione”), aventi ad oggetto:

  • somme di denaro;
  • beni mobili ed immobili, con o senza vincolo di destinazione, ivi compresa la fornitura gratuita di beni o servizi;
  • realizzazione di opere;

Con il presente regolamento la Fondazione adotta modalità operative che permettano di perseguire le finalità statutarie secondo principi di imparzialità, trasparenza, liceità, sostenibilità, nell’interesse della Fondazione stessa e dei terzi soggetti interessati, anche nella loro qualità di donanti.


ART. 2 - DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

  • “donazione”: contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.

La donazione é caratterizzata da due elementi essenziali: lo spirito di liberalità (animus donandi) di colui che dona e l’arricchimento di colui che riceve la donazione, cui corrisponde l’impoverimento del donante.

  • "donante": il soggetto, persona fisica o giuridica che intende beneficiare la Fondazione per spirito di liberalità;
  • "donatario": la Fondazione";
  • “erede”: il soggetto che, alla morte di un altro soggetto, gli succede a titolo universale, in quanto subentra in tutti, o in una quota di tutti, i rapporti giuridici attivi e passivi che facevano capo al
  • “legato”: la disposizione a causa di morte con cui l'autore di un testamento attribuisce a un soggetto da lui indicato nominativamente, detto legatario, singoli beni a carico dell'eredità.
  • “liberalità”: un contratto a titolo gratuito, unilaterale, in cui il donatario non è tenuto ad una controprestazione.
  • “erogazione libera”: il contratto gratuito (atipico) che può prevedere il perseguimento di un interesse economico da parte del disponente a forma libera. Le donazioni e le erogazioni liberali possono essere:

o liberalità non vincolate: ovvero liberalità erogate senza che il donatore, o comunque  il terzo, ne limiti in qualche modo l’utilizzo.

o liberalità vincolate: sono quelle che il donatore, o comunque il terzo esterno, assoggetta a vincoli che ne limitano l'utilizzo in modo temporaneo (vincoli di tempo o di scopo) o duraturo.


ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

Le erogazioni liberali sono ammesse quando siano destinate a:

  • realizzare progetti educativi, di formazione, studio, ricerca, progettazione, gestione, erogazione di risorse a favore di persone e/o gruppi sociali svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
  • finanziare l’acquisto di determinati beni mobili o immobili necessari per la realizzazione dei progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione;
  • all’acquisizione di risorse umane, nel rispetto della disciplina vigente in tema di rapporto di lavoro e di collaborazione/consulenza, compatibile con la programmazione e l’organizzazione della Fondazione;
  • a realizzare iniziative e attività di comunicazione o informazione di natura continuativa o occasionale volte a sensibilizzare la società civile sulle tematiche e i valori della solidarietà e della cooperazione;
  • a sostenere iniziative o cause di utilità sociale

ART. 4 – PROPOSTA DI DONAZIONE, ISTRUTTORIA E ACCETTAZIONE

Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 5, le proposte di devono essere formalizzate con lettera di intenti del donante inviata presso la sede legale della Fondazione,  secondo i modelli che si allega al presente regolamento sub lett. A) e B) .

La Fondazione provvede:

  • a verificare che la proposta di donazione sia completa di tutte le necessarie informazioni, a seconda dell’oggetto della donazione, invitando eventualmente il proponente a integrare la lettera d’intenti;
  • all’adozione dei formali atti negoziali (anche nella forma dell’atto pubblico) e/o amministrativi per formalizzare l’accettazione, in conformità alle disposizioni statutarie e normative vigenti.

La Fondazione si impegna a concludere l’istruttoria di cui sopra entro 90 giorni dalla ricezione della proposta.


ART. 5 - DONAZIONI DI MODICO VALORE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 783 codice civile, “la donazioni di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione”.

Vanno considerate di modico valore le donazioni che hanno ad oggetto un bene di valore oggettivamente modesto e che abbiano una scarsa incidenza sulle condizioni economiche del donante.

Ai fini del presente regolamento, si definiscono comunque “di modico valore” le donazioni:

  • di valore inferiore ai 15.000,00 € nel caso in cui il donante sia una persona fisica;
  • di valore inferiore ai 25.000,00 € nel caso in cui il donante sia una persona giuridica.

Le donazioni di modico valore sino ai 10.000,00 € non necessitano dell’istruttoria prevista all’art. 4 e si perfezionano con la comunicazione scritta di ricevuta /quietanza da parte della Fondazione in persona del suo Legale Rappresentante.

Le donazioni di valore superiore ai 10.000,00 € e nei limiti delle soglie massime sopra indicate,  saranno soggette alla procedura prevista dall’art. che precede (proposta-istruttoria-accettazione).

Le donazioni in denaro, anche di modico valore, devo inderogabilmente essere eseguite mediante mezzi di pagamento tracciabili.


ART. 6 - DONAZIONI/EROGAZIONI LIBERALI DI DENARO NON DESTINATE.

Qualora le donazioni e le erogazioni liberali non fossero accompagnate da una precisa indicazione da parte del donante circa la destinazione delle stesse, la Fondazione le impiegherà secondo le finalità statutarie ritenute prioritarie.


ART. 7 - DONAZIONI DI BENI IMMOBILI

Fermo quanto previsto dall’art. 4 qualora l'oggetto della donazione sia costituito da un bene immobile, l’accettazione della stessa dovrà avvenire con atto pubblico ex. art. 782 c.c., avuto riguardo anche ad eventuali diritti di terzi.

L'immobile acquisito in donazione dovrà essere registrato nell'inventario della Fondazione.


ART. 8 - EREDITA' E LEGATI TESTAMENTARI

Nel caso di successioni testamentarie, in cui la Fondazione sia istituita erede per la totalità o per quota parte del patrimonio del defunto, ovvero nel caso di lasciti testamentari disposti con testamento olografo o con testamento pubblico, si attiveranno le necessarie procedure previste dalla normativa, ai fini della eventuale accettazione dell'eredità, anche con beneficio d’inventario, e della assunzione delle dovute determinazioni in relazione ai legati (eventuale rinuncia).


ART. 9 - PUBBLICAZIONI SUL SITO ISTITUZIONALE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione dispone la pubblicazione, sul proprio sito web istituzionale, di un'apposita sezione dal titolo "Sostienici", con la quale si invitano privati cittadini o imprese a sostenere la Fondazione con atti di liberalità finalizzati a specifiche iniziative.

In un'ottica di massima trasparenza dell'azione amministrativa, la Fondazione pubblicherà annualmente, sul sito web, un prospetto informativo sulle donazioni ricevute.


ART. 10 – VALIDITA’

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

In alcun caso il presente regolamento e le sue successive modifiche potranno derogare le disposizioni dello Statuto.


ART. 11 - NORMATIVA DI RINVIO

Per quanto non esplicitamente previsto nelle disposizioni del regolamento, che precedono, si fa rinvio alle leggi e normative vigenti.


Allegato A: pdfDownload PDF

Allegato B: pdfDownload PDF

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